Contratto d’appalto di più fabbricati.
Il contratto d’appalto firmato dall’amministratore per il rifacimento dei tetti di diverse distinte e separate palazzine, non è efficace perché i tetti dei singoli fabbricati all’interno dello stesso condominio non erano chiaramente di proprietà comune di tutti i comproprietari. Questo è quanto stato stabilito in una sentenza del 22/10/2020.
Una società appaltatrice ha intentato un processo contro un condominio per chiedere la risoluzione del contratto d’appalto con il Condominio che prevedeva il rifacimento del tetto di alcune distinte e separate palazzine all’interno del condominio in questione.
Non essendosi presentato l’amministratore in rappresentanza del condominio, alcuni condòmini sono intervenuti volontariamente sostenendo che la delibera di appalto non era valida.
La decisione del Tribunale ha respinto la domanda dell’Impresa. Il tribunale ha stabilito che l’Impresa dovrà pagare le spese di lite sostenute dai condòmini intervenuti.
Il giudicante ha ritenuto inefficace il contratto d’appalto firmato dall’amministratore per il rifacimento del tetto di sette palazzine, sulla base della mancanza di legittimazione da parte dell’amministratore.
Infatti, gli edifici in questione erano strutturalmente indipendenti l’uno dall’altro e, di conseguenza, il costo dei lavori relativi ai tetti dei singoli edifici doveva essere sostenuto dai proprietari dei singoli edifici, che erano i proprietari e i fruitori dei singoli tetti, in quanto non rientravano nelle regole del cosiddetto supercondominio.
Il tribunale ha sottolineato, molto correttamente, che la presunzione di comproprietà di tutti i partecipanti al condominio non poteva essere applicata ai tetti in questione, che erano destinati a coprire edifici strutturalmente del tutto indipendenti l’uno dall’altro, per le ragioni di seguito esposte.