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Contratto d’appalto di più fabbricati.

Il contratto d’appalto firmato dall’amministratore per il rifacimento dei tetti di diverse distinte e separate palazzine, non è efficace perché i tetti dei singoli fabbricati all’interno dello stesso condominio non erano chiaramente di proprietà comune di tutti i comproprietari. Questo è quanto stato stabilito in una sentenza del 22/10/2020.

Una società appaltatrice ha intentato un processo contro un condominio per chiedere la risoluzione del contratto d’appalto con il Condominio che prevedeva il rifacimento del tetto di alcune distinte e separate palazzine all’interno del condominio in questione.
Non essendosi presentato l’amministratore in rappresentanza del condominio, alcuni condòmini sono intervenuti volontariamente sostenendo che la delibera di appalto non era valida.

La decisione del Tribunale ha respinto la domanda dell’Impresa. Il tribunale ha stabilito che l’Impresa dovrà pagare le spese di lite sostenute dai condòmini intervenuti.
Il giudicante ha ritenuto inefficace il contratto d’appalto firmato dall’amministratore per il rifacimento del tetto di sette palazzine, sulla base della mancanza di legittimazione da parte dell’amministratore.

Infatti, gli edifici in questione erano strutturalmente indipendenti l’uno dall’altro e, di conseguenza, il costo dei lavori relativi ai tetti dei singoli edifici doveva essere sostenuto dai proprietari dei singoli edifici, che erano i proprietari e i fruitori dei singoli tetti, in quanto non rientravano nelle regole del cosiddetto supercondominio.
Il tribunale ha sottolineato, molto correttamente, che la presunzione di comproprietà di tutti i partecipanti al condominio non poteva essere applicata ai tetti in questione, che erano destinati a coprire edifici strutturalmente del tutto indipendenti l’uno dall’altro, per le ragioni di seguito esposte.

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Chi ha la casa pignorata deve pagare le spese condominiali

Obbligo di versamento degli oneri mensili di condominio anche in caso di ipoteca o di esecuzione forzata sull’immobile di proprietà.
Lo precisa la sentenza del 26 giugno 2015 n.226 del Giudice di Pace di Palermo. Alla base della vicenda un condominio che chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un condòmino, a causa del mancato pagamento degli oneri condominiali. Quest’ultimo si opponeva, affermando di non essere legittimato passivo a rispondere della obbligazione condominiale, in quanto il proprio immobile era stato assoggettato a pignoramento. L’Ufficio del Giudice di Pace ha, invece, ribadito che l’obbligazione condominiale continua a persistere in capo a chi risulta formalmente titolare del cespite.

Il condomino con l’abitazione pignorata non può sottrarsi dal pagamento delle spese condominiali. Non solo: pur in presenza di un custode giudiziario, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria competono sempre al debitore pignorato; quest’ultimo infatti ha l’obbligo di custodire e mantenere l’immobile in buone condizioni onde garantire la soddisfazione del credito fatto valere con il procedimento esecutivo.

Con il pignoramento l’immobile non viene sottratto alla disponibilità del debitore, che continua ad essere l’unico proprietario. Il passaggio di proprietà avviene solo dopo l’aggiudicazione del bene, a seguito della vendita forzata e del provvedimento di aggiudicazione del giudice dell’esecuzione. Solo da questo momento, la titolarità dell’immobile ricade in capo a un altro soggetto e il debitore si svincola definitivamente da tutti gli obblighi e responsabilità connesse al bene.

Tratto da: abitantionline.it