{"id":9,"date":"2019-10-24T16:51:16","date_gmt":"2019-10-24T16:51:16","guid":{"rendered":"https:\/\/resplus-condominio.com\/?page_id=9"},"modified":"2019-10-27T14:15:25","modified_gmt":"2019-10-27T14:15:25","slug":"normativa","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/resplus-condominio.com\/?page_id=9","title":{"rendered":"Normativa"},"content":{"rendered":"<div id=\"normative\">\n<h2>Normativa<\/h2>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/www.resplus-immobiliare.com\/immobiliare\/condominio\/19\/normativa.html#voce01\">\u2022 Disposizioni attuative del Codice Civileartt. 61-72<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.resplus-immobiliare.com\/immobiliare\/condominio\/19\/normativa.html#voce02\">\u2022 Codice Civile. Comunione<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.resplus-immobiliare.com\/immobiliare\/condominio\/19\/normativa.html#voce03\">\u2022 Codice Civile. Condominio<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<h4>DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CODICE CIVILE<\/h4>\n<h4>ART.61 &#8211; divisione del condominio in edifici autonomi<\/h4>\n<p>Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio pu\u00f2 essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento \u00e8 deliberato dall&#8217;assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell&#8217;art. 1136 del codice, o \u00e8 disposto dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell&#8217;edificio del la quale si chiede la separazione.<\/p>\n<h4>ART.62 \u2013 Beni in comune &#8211; scioglimento nel condominio<\/h4>\n<p>La disposizione del primo comma dell&#8217;articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall&#8217;art. 1117 del codice. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall&#8217;assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell&#8217;art. 1136 del codice stesso.<\/p>\n<h4>ART.63 \u2013 Riscossione contributi condominiali<\/h4>\n<p>Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea, l&#8217;amministratore pu\u00f2 ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo , nonostante opposizione. (1) Chi subentra nei diritti di un condomino \u00e8 obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all&#8217;anno in corso e a quello precedente. In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l&#8217;amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l&#8217;autorizzazione, pu\u00f2 sospendere al condomino moroso l&#8217;utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.<\/p>\n<p><em>(1) E&#8217; manifestamente infondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale, del presente comma dell&#8217;art. 63, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che l&#8217;amministrazione del condominio pu\u00f2 ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonstante opposizione, per la riscossione dei contributi dovuti dai singoli condomini, in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217;assemblea (C. Cost.19.01.1988 n. 40).<\/em><\/p>\n<h4>ART.64 \u2013 Revoca dell&#8217;amministratore<\/h4>\n<p>Sulla revoca dell&#8217;amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell&#8217;art. 1129 e dall&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l&#8217;amministratore medesimo. Contro il provvedimento del tribunale pu\u00f2 essere proposto reclamo alla corte d&#8217;appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.<\/p>\n<h4>ART.65 \u2013 Curatore speciale in sostituzione del legale rappresentante dei condomini<\/h4>\n<p>Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire un a lite contro i partecipanti a un condominio pu\u00f2 richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell&#8217;art. 80 del codice di procedura civile. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l&#8217;assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.<\/p>\n<h4>ART.66 \u2013 Convocazione dell&#8217;assemblea condominiale in via straordinaria<\/h4>\n<p>L&#8217;assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall&#8217;art. 1135 del codice, pu\u00f2 essere convocata in via straordinaria dall&#8217;amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne \u00e8 fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell&#8217;edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell&#8217;amministratore, l&#8217;assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria pu\u00f2 essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L&#8217; avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l&#8217;adunanza.<\/p>\n<h4>ART.67 \u2013 Intervento in assemblea del rappresentante del condominio<\/h4>\n<p>Ogni condomino pu\u00f2 intervenire all&#8217;assemblea anche a mezzo di rappresentante. Qualora un piano o porzione di piano dell&#8217;edificio appartenga in propriet\u00e0 indivisa a pi\u00f9 persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che \u00e8 designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente. L&#8217;usufruttuario di un piano o porzione di piano dell&#8217;edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all&#8217;ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell&#8217;edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.<\/p>\n<h4>ART.68 \u2013 Regolamento del condominio<\/h4>\n<p>Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in propriet\u00e0 esclusiva ai singoli condomini. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell&#8217;intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell&#8217;accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.<\/p>\n<h4>ART.69 -Modifica delle tabelle millesimali<\/h4>\n<p>valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell&#8217;interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:<br \/>\n1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;<br \/>\n2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell&#8217;edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, \u00e8 notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.<\/p>\n<h4>ART.70 \u2013 Infrazione al regolamento del condominio<\/h4>\n<p>Per le infrazioni al regolamento di condominio pu\u00f2 essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma \u00e8 devoluta al fondo di cui l&#8217;amministratore dispone per le spese ordinarie.<\/p>\n<h4>ART.71 \u2013 Tenuta dei registri<\/h4>\n<p>Il registro indicato dal quarto comma dell&#8217;art. 1129 e dal terzo comma dell&#8217;art. 1138 del codice \u00e8 tenuto presso l&#8217;associazione professionale dei proprietari di fabbricati. (1)<br \/>\n<em>(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato \u00e8 da ritenersi inapplicabile a seguito della soppressione delle associazioni sindacali fasciste in virt\u00f9 del D.Lgs 23.11.1944 n. 369.<\/em><\/p>\n<h4>ART.72 \u2013 Norme non derogabili del regolamento condominiale<\/h4>\n<p>I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/www.resplus-immobiliare.com\/immobiliare\/condominio\/19\/normativa.html#top\">(top)<\/a><\/p>\n<h2>Codice Civile. Comunione<\/h2>\n<h4>Libro Terzo Della propriet\u00e0<br \/>\nTitolo VII Della comunione<br \/>\nCapo II Del condominio negli edifici<\/h4>\n<h4>Art. 1117. Parti comuni dell&#8217;edificio.<\/h4>\n<p>Sono oggetto di propriet\u00e0 comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:<br \/>\n1) il suolo su cui sorge l&#8217;edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d&#8217;ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell&#8217;edificio necessarie all&#8217;uso comune;<br \/>\n2) i locali per la portineria e per l&#8217;alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;<br \/>\n3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all&#8217;uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l&#8217;acqua, per il gas, per l&#8217;energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di propriet\u00e0 esclusiva dei singoli condomini.<\/p>\n<p>Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 31 gennaio 2006, n. 2046 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 31 gennaio 2008, n. 2305, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16 gennaio 2008, n. 730, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 4 marzo 2008, n. 5891, Tribunale di Salerno, sez. I, sentenza 27 marzo 2009, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20 luglio 2009, n. 16829 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 luglio 2009, n. 16832, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 7 settembre 2009, n. 19329 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18 settembre 2009, n. 20237<\/p>\n<h4>Art. 1118. Diritti dei partecipanti sulle cose comuni.<\/h4>\n<p>Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall&#8217;articolo precedente \u00e8 proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Il condomino non pu\u00f2, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.<\/p>\n<p>Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 8 aprile 2008, n. 9148<\/p>\n<h4>Art. 1119.Indivisibilit\u00e0.<\/h4>\n<p>Le parti comuni dell&#8217;edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere pi\u00f9 incomodo l&#8217;uso della cosa a ciascun condomino.<\/p>\n<h4>Art. 1120. Innovazioni.<\/h4>\n<p>I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell&#8217;articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all&#8217;uso pi\u00f9 comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilit\u00e0 o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell&#8217;edificio inservibili all&#8217;uso o al godimento anche di un solo condomino.<\/p>\n<p>Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 17 ottobre 2007, n. 21835, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18 settembre 2009, n. 20254 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 25 gennaio 2010, n. 1286<\/p>\n<h4>Art. 1121.Innovazioni gravose o voluttuarie.<\/h4>\n<p>Qualora l&#8217;innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all&#8217;importanza dell&#8217;edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l&#8217;utilizzazione separata non \u00e8 possibile, l&#8217;innovazione non \u00e8 consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l&#8217;ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell&#8217;innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell&#8217;opera.<\/p>\n<p>Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18 settembre 2009, n. 20254<\/p>\n<h4>Art. 1122. Opere sulle parti dell&#8217;edificio di propriet\u00e0 comune.<\/h4>\n<p>Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua propriet\u00e0, non pu\u00f2 eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell&#8217;edificio.<\/p>\n<h4>Art. 1123. Ripartizione delle spese.<\/h4>\n<p>Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell&#8217;edificio per la prestazione dei servizi nell&#8217;interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della propriet\u00e0 di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell&#8217;uso che ciascuno pu\u00f2 farne. Qualora un edificio abbia pi\u00f9 scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell&#8217;intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di cond\u00f2mini che ne trae utilit\u00e0.<\/p>\n<p>Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 24 giugno 2008, n. 17201<\/p>\n<h4>Art. 1124. Manutenzione e ricostruzione delle scale.<\/h4>\n<p>Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa \u00e8 ripartita tra essi, per met\u00e0 in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l&#8217;altra met\u00e0 in misura proporzionale all&#8217;altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella met\u00e0 della spesa, che \u00e8 ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di propriet\u00e0 comune.<\/p>\n<h4>Art. 1125. Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai.<\/h4>\n<p>Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l&#8217;uno all&#8217;altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l&#8217;intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.<\/p>\n<h4>Art. 1126. Lastrici solari di uso esclusivo.<\/h4>\n<p>Quando l&#8217;uso dei lastrici solari o di una parte di essi non \u00e8 comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l&#8217;uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell&#8217;edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.<\/p>\n<p>Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 dicembre 2007, n. 26239<\/p>\n<h4>Art. 1127. Costruzione sopra l&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio.<\/h4>\n<p>Il proprietario dell&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio pu\u00f2 elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facolt\u00e0 spetta a chi \u00e8 proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non \u00e8 ammessa se le condizioni statiche dell&#8217;edificio non la consentono. I condomini possono altres\u00ec opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l&#8217;aspetto architettonico dell&#8217;edificio ovvero diminuisce notevolmente l&#8217;aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un&#8217;indennit\u00e0 pari al valore attuale dell&#8217;area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l&#8217;importo della quota a lui spettante. Egli \u00e8 inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.<\/p>\n<p>Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 7 febbraio 2008, n. 2865, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16 aprile 2008, n. 10040 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24 novembre 2009, n. 24689<\/p>\n<h4>Art. 1128. Perimento totale o parziale dell&#8217;edificio.<\/h4>\n<p>Se l&#8217;edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini pu\u00f2 richiedere la vendita all&#8217;asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l&#8217;assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell&#8217;edificio, e ciascuno \u00e8 tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. L&#8217;indennit\u00e0 corrisposta per l&#8217;assicurazione relativa alle parti comuni \u00e8 destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell&#8217;edificio \u00e8 tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva propriet\u00e0, secondo la stima che ne sar\u00e0 fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.<\/p>\n<h4>Art. 1129. Nomina e revoca dell&#8217;amministratore.<\/h4>\n<p>Quando i condomini sono pi\u00f9 di quattro, l&#8217;assemblea nomina un amministratore. Se l&#8217;assemblea non provvede, la nomina \u00e8 fatta dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, su ricorso di uno o pi\u00f9 condomini. L&#8217;amministratore dura in carica un anno e pu\u00f2 essere revocato in ogni tempo dall&#8217;assemblea. Pu\u00f2 altres\u00ec essere revocato dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarit\u00e0. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell&#8217;amministratore dall&#8217;ufficio sono annotate in apposito registro.<\/p>\n<p>Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 13 novembre 2009, n. 24132<\/p>\n<h4>Art. 1130. Attribuzioni dell&#8217;amministratore.<\/h4>\n<p>L&#8217;amministratore deve:<br \/>\n1) eseguire le deliberazioni dell&#8217;assemblea dei condomini e curare l&#8217;osservanza del regolamento di condominio;<br \/>\n2) disciplinare l&#8217;uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell&#8217;interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;<br \/>\n3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell&#8217;edificio e per l&#8217;esercizio dei servizi comuni;<br \/>\n4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell&#8217;edificio. Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.<\/p>\n<p>Cfr. Corte d&#8217;Appello di Napoli, sentenza 7 settembre 2007, n. 2814 e Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 13 ottobre 2009, n. 39959 Art. 1131. Rappresentanza. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall&#8217;articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall&#8217;assemblea, l&#8217;amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e pu\u00f2 agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Pu\u00f2 essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell&#8217;edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell&#8217;autorit\u00e0 amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell&#8217;amministratore, questi \u00e8 tenuto a darne senza indugio notizia all&#8217;assemblea dei condomini. L&#8217;amministratore che non adempie a quest&#8217;obbligo pu\u00f2 essere revocato ed \u00e8 tenuto al risarcimento dei danni.<\/p>\n<p>Cfr. Corte d&#8217;Appello di Napoli, sentenza 7 settembre 2007, n. 2814 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 9 dicembre 2009, n. 25766<\/p>\n<h4>Art. 1132.<\/h4>\n<p>Dissenso dei condomini rispetto alle liti. Qualora l&#8217;assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all&#8217;amministratore, pu\u00f2 separare la propria responsabilit\u00e0 in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L&#8217;atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ci\u00f2 che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l&#8217;esito della lite \u00e8 stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio \u00e8 tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.<\/p>\n<h4>Art. 1133. Provvedimenti presi dall&#8217;amministratore.<\/h4>\n<p>I provvedimenti presi dall&#8217;amministratore nell&#8217;ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell&#8217;amministratore \u00e8 ammesso ricorso all&#8217;assemblea, senza pregiudizio del ricorso all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall&#8217;articolo 1137.<\/p>\n<h4>Art. 1134. Spese fatte dal condomino.<\/h4>\n<p>Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell&#8217;amministratore o dell&#8217;assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.<\/p>\n<h4>Art. 1135. Attribuzioni dell&#8217;assemblea dei condomini.<\/h4>\n<p>Oltre quanto \u00e8 stabilito dagli articoli precedenti, l&#8217;assemblea dei condomini provvede:<br \/>\n1) alla conferma dell&#8217;amministratore e all&#8217;eventuale sua retribuzione;<br \/>\n2) all&#8217;approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l&#8217;anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;<br \/>\n3) all&#8217;approvazione del rendiconto annuale dell&#8217;amministratore e all&#8217;impiego del residuo attivo della gestione;<br \/>\n4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale. L&#8217;amministratore non pu\u00f2 ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.<\/p>\n<p>Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 13 novembre 2009, n. 24132<\/p>\n<h4>Art. 1136. Costituzione dell&#8217;assemblea e validit\u00e0 delle deliberazioni.<\/h4>\n<p>L&#8217;assemblea \u00e8 regolarmente costituita con l&#8217;intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell&#8217;intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la met\u00e0 del valore dell&#8217;edificio. Se l&#8217;assemblea non pu\u00f2 deliberare per mancanza di numero, l&#8217;assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione \u00e8 valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell&#8217;edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell&#8217;amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell&#8217;amministratore medesimo, nonch\u00e9 le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell&#8217;edificio o riparazioni straordinarie di notevole entit\u00e0 devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell&#8217;articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell&#8217;edificio. L&#8217;assemblea non pu\u00f2 deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell&#8217;assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall&#8217;amministratore.<\/p>\n<p>Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 14 agosto 2007, n. 17694, Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 6 marzo 2009, n. 1173, Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 20 aprile 2009, n. 2989, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10 agosto 2009, n. 18192 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18 settembre 2009, n. 20254<\/p>\n<h4>Art. 1137. Impugnazione delle deliberazioni dell&#8217;assemblea.<\/h4>\n<p>Le deliberazioni prese dall&#8217;assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente pu\u00f2 fare ricorso all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, ma il ricorso non sospende l&#8217;esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall&#8217;autorit\u00e0 stessa. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.<\/p>\n<p>Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27 febbraio 2007, n. 4421, Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 6 marzo 2009, n. 1173 e Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 20 aprile 2009, n. 2989<\/p>\n<h4>Art. 1138. Regolamento di condominio.<\/h4>\n<p>Quando in un edificio il numero dei condomini \u00e8 superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l&#8217;uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonch\u00e9 le norme per la tutela del decoro dell&#8217;edificio e quelle relative all&#8217;amministrazione. Ciascun condomino pu\u00f2 prendere l&#8217;iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall&#8217;assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell&#8217;articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 1129. Esso pu\u00f2 essere impugnato a norma dell&#8217;articolo 1107. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.<\/p>\n<h4>Art. 1139. Rinvio alle norme sulla comunione.<\/h4>\n<p>Per quanto non \u00e8 espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.<\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/www.resplus-immobiliare.com\/immobiliare\/condominio\/19\/normativa.html#top\">(top)<\/a><\/p>\n<h2>Codice Civile. Condominio<\/h2>\n<h4>Libro Terzo Della propriet\u00e0 Titolo VII Della comunione<br \/>\nCapo I &#8211; Della comunione in generale (artt. 1100-1116)<br \/>\nCapo II &#8211; Del condominio negli edifici (artt. 1117-1139)<\/h4>\n<h4>Capo I Della comunione in generale<\/h4>\n<h4>Art. 1100. Norme regolatrici.<\/h4>\n<p>Quando la propriet\u00e0 o altro diritto reale spetta in comune a pi\u00f9 persone se il titolo o la legge non dispone diversamente si applicano le norme seguenti.<br \/>\nCfr. Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 29 novembre 2007, n. 24657<\/p>\n<h4>Art. 1101. Quote dei partecipanti.<\/h4>\n<p>Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, \u00e8 in proporzione delle rispettive quote.<\/p>\n<h4>Art. 1102. Uso della cosa comune.<\/h4>\n<p>Ciascun partecipante pu\u00f2 servirsi della cosa comune, purch\u00e9 non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine pu\u00f2 apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non pu\u00f2 estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.<br \/>\nCfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 17 luglio 2007, n. 15913, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 19 dicembre 2007, n. 26796, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 21 aprile 2008, n. 10324, Tribunale di Lecce, sez. Maglie, sentenza 21 giugno 2008, n. 211, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 21 gennaio 2009, n. 1547 e Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 29 ottobre 2009, n. 3237<\/p>\n<h4>Art. 1103. Disposizione della quota.<\/h4>\n<p>Ciascun partecipante pu\u00f2 disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.<\/p>\n<h4>Art. 1104. Obblighi dei partecipanti.<\/h4>\n<p>Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facolt\u00e0 di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante \u00e8 tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.<br \/>\nCfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 9 novembre 2009, n. 23691<\/p>\n<h4>Art. 1105. Amministrazione.<\/h4>\n<p>Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell&#8217;amministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.<br \/>\nPer la validit\u00e0 delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell&#8217;oggetto della deliberazione.<br \/>\nSe non si prendono i provvedimenti necessari per l&#8217;amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante pu\u00f2 ricorrere all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e pu\u00f2 anche nominare un amministratore.<\/p>\n<h4>Art. 1106. Regolamento della comunione e nomina di amministratore.<\/h4>\n<p>Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall&#8217;articolo precedente, pu\u00f2 essere formato un regolamento per l&#8217;ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. Nello stesso modo l&#8217;amministrazione pu\u00f2 essere delegata ad uno o pi\u00f9 partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell&#8217;amministratore.<\/p>\n<h4>Art. 1107. Impugnazione del regolamento.<\/h4>\n<p>Ciascuno dei partecipanti dissenzienti pu\u00f2 impugnare davanti all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui \u00e8 stata loro comunicata la deliberazione. L&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte. Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.<\/p>\n<h4>Art. 1108. Innovazioni e altri atti eccedenti l&#8217;ordinaria amministrazione.<\/h4>\n<p>Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne pi\u00f9 comodo o redditizio il godimento, purch\u00e9 esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l&#8217;ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all&#8217;interesse di alcuno dei partecipanti. E&#8217; necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni. L&#8217;ipoteca pu\u00f2 essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.<\/p>\n<h4>Art. 1109. Impugnazione delle deliberazioni.<\/h4>\n<p>Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente pu\u00f2 impugnare davanti all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:<br \/>\n1) nel caso previsto dal secondo comma dell&#8217;articolo 1105, se la deliberazione \u00e8 gravemente pregiudizievole alla cosa comune;<br \/>\n2) se non \u00e8 stata osservata la disposizione del terzo comma dell&#8217;articolo 1105;<br \/>\n3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l&#8217;ordinaria amministrazione \u00e8 in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell&#8217;articolo 1108.<br \/>\nL&#8217;impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui \u00e8 stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.<\/p>\n<h4>Art. 1110. Rimborso di spese.<\/h4>\n<p>Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell&#8217;amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.<\/p>\n<h4>Art. 1111. Scioglimento della comunione.<\/h4>\n<p>Ciascuno dei partecipanti pu\u00f2 sempre domandare lo scioglimento della comunione; l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l&#8217;immediato scioglimento pu\u00f2 pregiudicare gli interessi degli altri.<br \/>\nIl patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni \u00e8 valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se \u00e8 stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.<br \/>\nSe gravi circostanze lo richiedono, l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.<\/p>\n<h4>Art. 1112. Cose non soggette a divisione.<\/h4>\n<p>Lo scioglimento della comunione non pu\u00f2 essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all&#8217;uso a cui sono destinate.<\/p>\n<h4>Art. 1113. Intervento nella divisione e opposizioni.<\/h4>\n<p>I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione gi\u00e0 eseguita, a meno che abbiano notificato un&#8217;opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l&#8217;esperimento dell&#8217;azione revocatoria o dell&#8217;azione surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l&#8217;opposizione per l&#8217;effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell&#8217;atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire, perch\u00e9 la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull&#8217;immobile in virt\u00f9 di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell&#8217;atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione pu\u00f2 opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.<\/p>\n<h4>Art. 1114. Divisione in natura.<\/h4>\n<p>La divisione ha luogo in natura, se la cosa pu\u00f2 essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.<\/p>\n<h4>Art. 1115. Obbligazioni solidali dei partecipanti.<\/h4>\n<p>Ciascun partecipante pu\u00f2 esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l&#8217;anno dalla domanda di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.<\/p>\n<h4>Art. 1116. Applicabilit\u00e0 delle norme sulla divisione ereditaria.<\/h4>\n<p>Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell&#8217;eredit\u00e0, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.\n<\/p><\/div>\n<div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Normativa \u2022 Disposizioni attuative del Codice Civileartt. 61-72 \u2022 Codice Civile. Comunione \u2022 Codice Civile. 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